IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione della legge 1. La presente legge riconosce e disciplina la partecipazione dei cittadini all'attivita' amministrativa e l'accesso ai relativi documenti stabilendo i principi generali per la semplificazione dei procedimenti dell'Amministrazione regionale. 2. L'attivita' amministrativa e' retta da criteri di democraticita', economicita', efficacia e pubblicita'. 3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti strumentali o dipendenti dall'Amministrazione regionale provvedono con proprio regolamento ad adeguare l'attivita' amministrativa ai principi ed alle norme in essa contenute.