IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
           Finalita' ed ambito di applicazione della legge
 
   1. La presente legge riconosce e disciplina la partecipazione  dei
cittadini   all'attivita'  amministrativa  e  l'accesso  ai  relativi
documenti stabilendo i principi generali per la  semplificazione  dei
procedimenti dell'Amministrazione regionale.
   2.   L'attivita'   amministrativa   e'   retta   da   criteri   di
democraticita', economicita', efficacia e pubblicita'.
   3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli
Enti  strumentali   o   dipendenti   dall'Amministrazione   regionale
provvedono   con   proprio   regolamento   ad   adeguare  l'attivita'
amministrativa ai principi ed alle norme in essa contenute.